Pneumatici M+S in moto, il via libera di Assogomma

Una delle domande che riceviamo più spesso in redazione è relativa alla possibilità di utilizzare gli pneumatici M+S in moto anche laddove non siano prescritti a libretto.

Non è una questione peregrina: chiunque voglia avventurarsi con una grossa bicilindrica fuori dall’asfalto (per un evento adventouring , per una gita escursionistica o per un viaggio estremo) vorrebbe ovviamente montare coperture tassellate, che difficilmente si trovano con il codice velocità necessario per mezzi in grado di correre intorno ai 200 km/h.

Ricorrere ai cosiddetti pneumatici “fango e neve” con codice velocità inferiore pare quindi una buona idea, ma non tutti i costruttori si prodigano di omologare i loro veicoli per riportare poi sui libretti le specifiche necessarie.

Fermo restando che, stando al codice della strada, le gomme M+S andrebbero montate solo nel periodo invernale e che, in caso di precipitazioni nevose, i mezzi a due ruote non possono circolare, rimane una sorta di zona grigia: cosa succede se si montano su una motocicletta pneumatici M+S in estate con un codice di velocità inferiore rispetto a quello indicato sul libretto?

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Provano a rispondere una volta per tutte Assogomma (Associazione fra le Industrie della Gomma Cavi Elettrici ed Affini di Confindustria) con una nota chiarificatrice del direttore Fabio Bertolotti, insieme a Federpneus e ANCMA, che riportiamo nei punti salienti.

«Come noto la marcatura M+S (“Mud & Snow”, tradotto dall’inglese “fango e neve”) è una autocertificazione del costruttore di pneumatici che può essere riportata su diverse tipologie di pneumatici quali: motoveicoli, vetture, mezzi pesanti. Nel caso dei veicoli a due ruote questa marcatura indica che lo pneumatico è idoneo limitatamente alla marcia su fango e più in generale per un uso fuoristradistico, non anche su fondo stradale innevato.

Per le tipologie di pneumatici moto di cui sopra (M+S), ai sensi del regolamento delegato UE 3/2014, del 24 ottobre 2013, è consentito l’impiego, purché sia “occasionale”, con le medesime misure riportate in carta di circolazione, un codice di velocità declassato fino a un minimo di M (pari a 130 km/h) e con l’accortezza che venga chiaramente segnalato al conducente il limite di velocità massimo di impiego mediante l’apposizione di una targhetta monitoria.

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Inoltre va detto che non esiste una definizione di “uso occasionale o temporaneo” ai sensi dei regolamenti UE di omologazione. Il Ministero italiano delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi MIMS, con circolare del 17 gennaio 2014, ha voluto chiarire che l’uso temporaneo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio coincide con la durata delle ordinanze invernali introdotte con la direttiva ministeriale del 16 gennaio 2013 (15 novembre – 15 aprile).

Nel caso di pneumatici marcati M+S con codice di velocità fino a Q (vedi circolare ministeriale 104/95) il periodo di impiego consentito è esteso tra il 15 ottobre e il 15 maggio per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio.

Tuttavia è importante evidenziare che tali prescrizioni non sono applicabili nel caso di ciclomotori e motocicli. Infatti, la direttiva del 16 gennaio 2013 afferma che nel periodo di vigenza delle ordinanze invernali i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

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Tutto ciò premesso possiamo riassumere il tutto in tre casistiche:

  1. È possibile montare e circolare tutto l’anno con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S purché con caratteristiche dimensionali e prestazionali identiche a quelle riportate in carta di circolazione, a meno che non vi sia neve al suolo o precipitazioni nevose in atto. In tale caso ne è vietata la circolazione.
  2. È possibile montare e circolare con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S con codice di velocità declassato purché per un uso occasionale o temporaneo. In tale caso deve essere apposta una targhetta monitoria che informi il guidatore della velocità massima consentita. Tale equipaggiamento non necessita di aggiornamento della carta di circolazione, né di un nullaosta del costruttore.
  3. Laddove si vogliano impiegare pneumatici di misure e di prestazioni non riportate in carta di circolazione è necessario rivolgersi al costruttore del motoveicolo che fornirà le opportune formali assicurazioni. È solo il costruttore del motoveicolo, non il costruttore o il rivenditore degli pneumatici, a poter autorizzare un equipaggiamento alternativo a quello previsto in carta di circolazione.
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I motociclisti sono tenuti anch’essi al rispetto e alla verifica dell’equipaggiamento di pneumatici idonei alla circolazione e conformi alle normative di legge. È cura dell’utente finale stabilire la temporaneità e/o occasionalità di impiego, fermo restando che un uso di pneumatici con codice di velocità ridotto richiede di regolare di conseguenza la velocità di marcia del veicolo.

In questo senso è bene controllare la presenza della targhetta monitoria (di solito un piccolo adesivo da attaccare sul serbatoio NdR) e regolare la velocità di conseguenza».

Buone notizie, quindi, anche se va ricordato che si tratta pur sempre di associazioni private. Sarebbe bene che, proprio in virtù del loro ruolo, promuovessero attività di lobbying presso il governo perché faccia chiarezza una volta per tutte tramite una circolare ministeriale.